In data 2 febbraio 2016 entrerà in vigore la legge n.221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.13 del 18-1-2016.
Tale legge all’articolo 5 comma 6 istituisce il Mobility Manager Scolastico, figura che
ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalita' e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili
Leggendo bene tutto il comma 6, vengono fuori un po' di dubbi e perplessità:
- Chi deve ricoprire il ruolo di Mobility Manager Scolastico? Deve essere un docente? Sembrerebbe di si visto che:
l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente.
Con tutto il carico di lavoro che hanno al giorno d'oggi i docenti dubito che ci sia qualcuno che si assuma i compiti ed il ruolo di Mobility Manager Scolastico e se ci fosse qualcuno dubito che riesca ad essere un buon docente ed un buon Mo.Ma. visto il carico di lavoro ulteriore. Chi conosce gli ambienti scolastici sa quanto al giorno d'oggi gli insegnanti siano carichi di lavoro.
- Quali e che competenze ha maturato il volontario per ricoprire un ruolo così delicato?
- Come si può istituire una figura così importante e dire che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge verranno create specifiche linee guida?! Non sarebbe stato più logico avere prima le linee guida e dopo la legge in modo da dare il tempo ed il modo ai dirigenti scolastici di organizzarsi? Invece no, si preferisce una "sede vacante" per almeno sessanta giorni in cui non si capisce chi sarà il Camerlengo che dovrà fare le veci del Mobility Manager Scolastico.
- Il Mobility Manager Scolastico può essere un esterno? Magari un professionista con comprovata esperienza sia formativa che professionale? Non è chiaro! Ma il comma 6 si chiude così:
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Quindi se pure fosse possibile utilizzare un consulente esterno ciò significa che ci sarà una collaborazione gratuita?
- Il comma 1 dell'articolo 5 prevede una joint venture tra più comuni al fine di raggiungere i 100.000 abitanti e concorrere all'utilizzo dei fondi per la mabilità sostenibile messi a disposizione dal ministero?
Sarebbe bello avere risposte e chiarimenti a queste domande. In Italia abbiamo già il DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente "Mobilita' sostenibile nelle aree urbane" (GU n. 179 del 3-8-1998), in allegato, che istituisce la figura del Mobility Manager come mai non si è lavorato direttamente su questo decreto eliminando dall'articolo 3 comma 1 la parola dipendenti e sostituendola con occupanti (ad esempio o un sinonimo che indicasse le persone che stabilmente sono presenti in quell'edificio)? Il decreto del '98 aveva pure una cospicua copertura finanziaria (articolo 6) bastava riattivarla.
Dal 1998 ad oggi la figura del Mobility Manager in Italia è una leggenda, con la legge che entrerà in vigore il prossimo febbraio, limitante sotto tantissimi aspetti, non si fa altri che continuare a tenere viva nella memoria delle persone questa leggenda.